Sez. 1, Sentenza n. 11083 del 11/06/2004 (Rv. 573553 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Giudizio di revoca - Cosiddetta occupazione espropriativa del bene in favore della P.A. verificatasi in corso di causa - Domanda del curatore di pagamento di somma pari all'indennizzo ricevuto dall'acquirente - "Mutatio libelli" - Sussistenza - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare di atti di disposizione a titolo oneroso, non costituisce "mutatio libelli" la domanda del curatore di pagamento della somma corrispondente all'indennizzo - ancorché superiore al valore che il bene aveva alla data dell'atto di disposizione, trattandosi di incremento di valore prodottosi in relazione alle potenzialità del bene stesso, per fatto estraneo alla condotta del proprietario del momento - versato dalla pubblica amministrazione all'acquirente (o subacquirente) in conseguenza di c.d. occupazione espropriativa verificatasi in corso di causa, giacché i presupposti di fatto e di diritto della lite restano invariati e invariato resta sostanzialmente il bene della vita preteso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)