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Sez. L, Sentenza n. 5872 del 12/11/1979 (Rv. 402540 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - NOZIONI - DISTINZIONE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402540-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - NOZIONI - DISTINZIONE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

Il criterio distintivo tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato va ravvisato nel fatto che l'oggetto della obbligazione del lavoratore e costituito nel primo dalla realizzazione di un risultato (opera o servizio) mediante l'attivita organizzata e svolta dal lavoratore stesso in piena autonomia ed a proprio rischio, nel secondo dalla prestazione di energie lavorative che il dipendente pone a disposizione, come elemento inserito nella organizzazione dell'impresa, secondo le direttive e sotto la vigilanza del datore di lavoro. Ai fini della distinzione fra i due rapporti puo essere oggetto di controllo in Sede di legittimita soltanto la Determinazione dei criteri astratti e generali da applicarsi al caso controverso, mentre e incensurabile, se correttamente motivata, la valutazione del giudice di merito delle circostanze concrete che possono fare rientrare il rapporto nell'uno o nell'altro schema generale. (in applicazione dei suddetti principi, e stata ritenuta corretta ed incensurabile in Sede di legittimita, la decisione di merito che ha ravvisato l'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo nella attivita di una persona che provvedeva, su incarico di un terzo, al trasporto ed alla consegna di prodotti medicinali a farmacie della provincia, con proprio automezzo ed a proprie spese, con emissione di regolari fatture nei confronti del committente, percependo come compenso una provvigione calcolata sull'importo della merce trasportata e svolgendo, contemporaneamente, attivita di trasporto e consegna di prodotti medicinali per conto di altre ditte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)