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Sez. 3, Sentenza n. 300 del 02/02/1967 (Rv. 326118 - 01)

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - OGGETTO - VALORE LOCATIVO - PROVENTI DELL'IMPRESA ALBERGHIERA ISTALLATA NELL'IMMOBILE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326118-01

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - OGGETTO - VALORE LOCATIVO - PROVENTI DELL'IMPRESA ALBERGHIERA ISTALLATA NELL'IMMOBILE - ESCLUSIONE.*

In tema di danni da ritardata consegna di immobile locato, i frutti civili della cosa si identificano nel valore locativo dell'immobile nel corrispettivo cioe del godimento che i proprietari avrebbero potuto concedere ad altri in caso di tempestiva restituzione, e non comprendono invece i proventi dell'Esercizio alberghiero, che, nello immobile sia stato gestito dal conduttore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)