Sez. 3, Sentenza n. 300 del 02/02/1967 (Rv. 326118 - 01)
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - OGGETTO - VALORE LOCATIVO - PROVENTI DELL'IMPRESA ALBERGHIERA ISTALLATA NELL'IMMOBILE - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - OGGETTO - VALORE LOCATIVO - PROVENTI DELL'IMPRESA ALBERGHIERA ISTALLATA NELL'IMMOBILE - ESCLUSIONE.*
In tema di danni da ritardata consegna di immobile locato, i frutti civili della cosa si identificano nel valore locativo dell'immobile nel corrispettivo cioe del godimento che i proprietari avrebbero potuto concedere ad altri in caso di tempestiva restituzione, e non comprendono invece i proventi dell'Esercizio alberghiero, che, nello immobile sia stato gestito dal conduttore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)