Sez. 5 - , Ordinanza n. 9089 del 07/04/2017 (Rv. 643627 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Accertamento con adesione - Criteri per la determinazione del valore dettati dall'art. 2 del d.P.R. n. 460 del 1996 - Funzione - Adozione criteri diversi - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE
I criteri per la determinazione del valore di avviamento di un'azienda di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 460 del 1996, fissando valori minimali in funzione dell’accertamento con adesione, integrano un indizio a favore dell’Amministrazione finanziaria, la quale può adottare criteri diversi solo dando conto della maggiore affidabilità specifica degli stessi.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Legge 31/07/1996 num. 460 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)