Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4931 del 27/03/2012 (Rv. 622231 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Criteri per la determinazione del valore dettati dall'art. 2 del d.P.R. n.460 del 1996 - Funzione - Accertamento con adesione - Utilizzabilità in sede di accertamento ordinario - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE
I criteri per la determinazione del valore di avviamento di un'azienda, fissati dall'art. 2 del d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, non sono obbligatori e vincolati per l'amministrazione finanziaria, la quale può adottare criteri diversi se ritenuti più congrui, alla sola condizione che dia conto della maggiore affidabilità del criterio prescelto.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 31/07/1996 num. 460 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)