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Sez. L, Ordinanza n. 30030 del 21/11/2024 (Rv. 673065-01)

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE | Procedure concorsuali - Presupposto - Condizioni di disabilità psico-fisiche - Graduatoria - Indicazione di nominativo e del solo punteggio complessivo - Violazione dell’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 196 del 2003 - Esclusione - Fondamento. PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673065-01

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE

Non viola l'art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 196 del 2003 la pubblicazione della graduatoria di un concorso (nella specie, per telelavoro) riservato a persone con disabilità che, senza alcun riferimento ai singoli punteggi attribuiti per ciascun requisito e alle informazioni sensibili dei candidati, riporta soltanto il nominativo e il punteggio complessivo di ogni concorrente, trattandosi di indicazione di elementi indispensabile per la trasparenza delle operazioni concorsuali e, quindi, per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico sottese all'accesso per concorso, ai sensi dell'art. 97 Cost.

Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 22 com. 6, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)