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Sez. 3 - , Sentenza n. 16816 del 26/06/2018 (Rv. 649423 - 01)

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Salute di un minore - Dato personale e sensibile secondo il codice della riservatezza - Tutela riconosciuta al minore e ad altre persone - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie relativa alla pretesa risarcitoria avanzata dai congiunti per l’illecita diffusione del dato.
Stato
decisa il 2018-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649423-01

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

La salute di un minore costituisce dato personale e sensibile e come tale tutelabile, ai sensi del codice sulla riservatezza (d.lgs. n. 196 del 2003), sia in relazione al minore stesso sia in relazione ad altre persone legate a quest'ultimo da vincoli di comunanza di vita familiare o domestica, atteso che la situazione del familiare congiunto a persona affetta da invalidità esprime in ogni caso una condizione di debolezza o di disagio sociale, di per sé potenzialmente idonea ad esporre la persona a condizionamenti o discriminazioni assimilabili a quelle tipicamente individuate dal legislatore a protezione dei dati personali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto ai genitori ed al fratello di un minore la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni dagli stessi subiti a seguito dell'illecita diffusione, attraverso la pubblica esposizione di una graduatoria di ammissione a corsi scolastici, di dati sensibili riguardanti la salute del minore stesso e funzionali all'attribuzione di privilegi concorsuali).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 22 com. 8, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 145, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 148

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)