Sez. 1, Sentenza n. 11115 del 12/10/1992 (Rv. 478873 - 01)
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Rappresentanza della società - In genere | Cosiddetta teoria organica - Applicabilità ai soli amministratori - Poteri di rappresentanza - Assunzione da parte di un dipendente - Fondamento - Limiti.
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Rappresentanza della società - In genere
Nella società per azioni il dipendente (o anche il funzionario) va distinto dagli organi della stessa deputati all'azione esterna (forniti cioè di ciò che la legge qualifica come potere di rappresentanza: art. 2384 cod. civ.), che sono gli amministratori; ne consegue che solo con riferimento a tali soggetti è applicabile la cosiddetta teoria organica in virtù della quale la persona fisica che agisce per l'ente non è un rappresentante, ma è lo strumento di diretta imputazione dell'attività giuridica all'ente, mentre il dipendente può assumere poteri di rappresentanza solo in forza e nei limiti delle funzioni di procuratore o commesso ad esso attribuite.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)