Sez. 2, Sentenza n. 4033 del 28/04/1994 (Rv. 486383 - 01)
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Rappresentanza della società - In genere | Limitazioni dei poteri di rappresentanza risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto - Inopponibilità ai terzi anche se pubblicate - Proposta di contratto fatta da un terzo alla società - Accettazione da parte degli amministratori di una società cooperativa - Revoca della delibera del consiglio di amministrazione da parte dell'assemblea - Irrilevanza.
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Rappresentanza della società - In genere
Poiché per il disposto dell'art. 2384 cod. civ., nel testo modificato dall'art. 5 d.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127, le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori di società di capitali risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto non sono opponibili ai terzi anche se pubblicate, la comunicazione da parte degli amministratori di una società cooperativa dell'accettazione di una proposta di contratto (nella specie: appalto) fatta da un terzo alla società è vincolante per la cooperativa ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., ancorché la deliberazione del consiglio di amministrazione di accettazione della proposta sia stata revocata dall'assemblea, risolvendosi tale revoca in un conflitto puramente interno alla società, inopponibile al terzo contraente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2516, Cod. Civ. art. 2535, DPR 29/12/1969 num. 1127 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)