diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3712 del 13/03/2003 (Rv. 561115 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE | Consumi d'acqua - Ripartizione delle spese - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-13
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561115-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE

In tema di ripartizione di spese condominiali relative all'erogazione di acqua, l'amministratore che abbia stipulato con l'ente erogatore un contratto avente ad oggetto il consumo complessivo del fabbricato onde beneficiare dell'applicazione di una tariffa agevolata, può poi, del tutto legittimamente, calcolare poi la ripartizione interna delle spese "pro quota" in considerazione dei singoli ed effettivi consumi di ciascuno dei condomini, a prescindere dalla circostanza che questi, singolarmente considerati nel loro consumo, non avrebbero consentito l'applicazione della suddetta tariffa agevolata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)