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Sez. 2, Sentenza n. 3968 del 07/05/1997 (Rv. 504112 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SCALE | Muri di delimitazione della "cassa" delle scale - Proprietà comune - Configurabilità - Funzione degli stessi di pareti di proprietà singole - Irrilevanza - Manutenzione o ricostruzione delle scale - Conseguente consolidamento di tali pareti - Speciale partecipazione alle spese dei proprietari interessati - Esclusione - Limiti del principio - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504112-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SCALE

In un edificio in condominio, le scale - oggetto di proprietà comune a norma dell'art. 1117 n. 1 cod. civ., se il contrario non risulta dal titolo - comprendono l'intera relativa "cassa", di cui costituiscono componenti essenziali ed inscindibili le murature che la delimitano, assolvano o meno le stesse, in tutto o in parte, anche la funzione di pareti delle unità immobiliari di proprietà esclusiva cui si accede tramite le scale stesse. Ne consegue che, anche quando i lavori di manutenzione o ricostruzione delle scale importino il rafforzamento delle murature svolgenti anche tale ultima funzione, con indiretto vantaggio dei proprietari specificamente interessati, la ripartizione delle spese deve avvenire in base al regola posta dall'art. 1124, primo comma, cod. civ., salvo che (diversamente che nella specie pervenuta la giudizio della S.C.) oggetto dei lavori siano non il vano scale nel suo complesso ma solo le murature costituenti le pareti perimetrali delle unità immobiliari prospicienti il vano scale (e quest'ultimo in tutto o parte delimitanti), poiché in tale ultimo caso la ripartizione delle spese va effettuata mediante l'applicazione, opportunamente coordinata, dei criteri fissati dagli artt. 1123, secondo comma, e 1124, primo comma, cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 com. 1 n. 1, Cod. Civ. art. 1123 com. 2, Cod. Civ. art. 1124 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)