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Sez. L, Sentenza n. 8620 del 16/07/1992 (Rv. 478209 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva delle festività | Lavoratori turnisti - Diritti al compenso del lavoro domenicale - Soddisfazione con l'attribuzione di un trattamento economico differenziato più vantaggioso in termini o di numero di giorni di riposo - Legittimità - Presunzione del collegamento di tali vantaggi con la gravità del predetto lavoro - Prova contraria - Oggetto.
Stato
decisa il 1992-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478209-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva delle festività

Il diritto dei lavoratori turnisti al compenso per la particolare penosità del lavoro domenicale può essere soddisfatto, alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, non solo mediante l'erogazione di una maggiorazione di paga specificamente riferita a tale prestazione, ma anche con l'attribuzione di un trattamento economico differenziato (rispetto a quello dei lavoratori che fruiscono del riposo domenicale) che risulti più vantaggioso in termini retributivi o di numero di giorni di riposo. Tali vantaggi si devono presumere causalmente collegate, per volontà quanto meno implicita delle parti contraenti, alla gravosità del lavoro domenicale, e tale presunzione può essere superata solo quando sia possibile individuare concretamente una ragione diversa e specifica della particolare attribuzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)