Sez. 1, Sentenza n. 3416 del 23/10/1968 (Rv. 336494 - 01)
FALLIMENTO - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA- DECRETO DI AMMISSIONE - CARATTERE DEFINITIVO E DECISORIO - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART.111 COST.*
FALLIMENTO - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA- DECRETO DI AMMISSIONE - CARATTERE DEFINITIVO E DECISORIO - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART.111 COST.*
Il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, avendo carattere decisorio e definitivo, e impugnabile per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione. La decisorieta del decreto si desume dal fatto che esso incide, oltre che sui diritti soggettivi dell'imprenditore, anche sulla posizione giuridica dei creditori privilegiati nonche dei creditori chirografari contrari all'ammissione dell'imprenditore all'amministrazione controllata. La definitivita del provvedimento si ricava dalla stessa norma dell'art 188 lf che lo dichiara non soggetto a reclamo e dalla considerazione che la revoca dell'amministrazione controllata, prevista dal secondo comma dell'art 192 lf, lascia fermi ed irreversibili gli effetti nelle more prodotti dal decreto in danno dei creditori.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)