Sez. 1, Sentenza n. 1428 del 17/05/1974 (Rv. 369511 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, avendo carattere decisorio e definitivo, e impugnabile per Cassazione a norma dell'art 111 della Costituzione. La decisorieta del decreto si desume dal fatto che esso incide, oltre che sui diritti soggettivi dell'imprenditore, anche sulla posizione giuridica dei creditori privilegiati nonche dei creditori chirografari contrari all'ammissione dell'imprenditore all'amministrazione controllata. La definitivita del provvedimento si ricava dalla stessa norma dell'art 188 legge fallimentare che lo dichiara non soggetto a reclamo. (Conf 3416'68, mass n 336494).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)