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Sez. 3, Sentenza n. 104 del 13/01/1995 Cc. (dep. 25/02/1995) Rv. 201961 - 01

Edilizia - Costruzione edilizia | Costruzione abusiva - Ordine di demolizione ex art. 7 legge n. 47 del 1985 - Assimilabilità a confisca obbligatoria e sostitutivo ed assorbente di sequestro probatorio o preventivo - Esclusione - Mantenimento di sequestro probatorio o preventivo dopo la sentenza definitiva - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201961-01

Edilizia - Costruzione edilizia

L'ordine di demolizione ex art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47 non può essere qualificato "sanzione giurisdizionale atipica ad effetto ablativo", assimilabile parzialmente alla confisca obbligatoria e sostitutivo ed assorbente del sequestro probatorio o preventivo, perché non è concepibile un'assimilazione parziale dell'ordine di demolizione ad una misura di sicurezza, atteso il principio di tassatività delle stesse (art. 199 cod. pen.), mentre i dettati degli artt. 262, comma quarto e 323 comma terzo cod. proc. pen. consentono il permanere del sequestro dopo la sentenza definitiva solo se sia disposta la confisca. Pertanto non è possibile mantenere il sequestro probatorio o preventivo di una costruzione abusiva dopo la sentenza definitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 199, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 262 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 323 com. 3 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)