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Sez. 3, Sentenza n. 9170 del 28/10/2009 Cc. (dep. 08/03/2010) Rv. 246200 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Esecuzione di lavori in difformità totale o in assenza del permesso di costruire o loro prosecuzione nonostante l'ordine di sospensione - Confisca del manufatto abusivo - Illegittimità.
Stato
decisa il 2009-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246200-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa, del manufatto abusivo a seguito della condanna per il reato previsto dall'art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (esecuzione di lavori in difformità totale o in assenza del permesso di costruire o prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione), in quanto la stessa è incompatibile con l'ordine di demolizione, unica sanzione che consegue obbligatoriamente all'accertamento del predetto illecito. (In motivazione la Corte ha precisato che, ove tale ultima statuizione sia stata omessa, al giudice dell'esecuzione è inibito ordinare la demolizione).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)