Sez. 1, Sentenza n. 8100 del 04/11/1987 (Rv. 455761 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - IN GENERE - DEFINITIVA ED IRREVERSIBILE CESSAZIONE DELLA COMUNIONE SPIRITUALE E MATERIALE DEI CONIUGI - REQUISITI - COMPATIBILITÀ CON UN COMPORTAMENTO IMPLICANTE RISPETTO, COLLABORAZIONE E TOLLERANZA RECIPROCI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - IN GENERE - DEFINITIVA ED IRREVERSIBILE CESSAZIONE DELLA COMUNIONE SPIRITUALE E MATERIALE DEI CONIUGI - REQUISITI - COMPATIBILITÀ CON UN COMPORTAMENTO IMPLICANTE RISPETTO, COLLABORAZIONE E TOLLERANZA RECIPROCI.*
Il definitivo ed irreversibile venir meno della comunione spirituale e materiale dei coniugi, giustificativo della pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non postula che entrambi i coniugi abbiano voluto la separazione e non è incompatibile con un comportamento dei coniugi improntato al rispetto, alla collaborazione e alla tolleranza reciproci. (Conf 4145/78, mass n 393768).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)