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Sez. L, Sentenza n. 12554 del 14/12/1998 (Rv. 521631 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Ragioni inerenti all'attività produttiva - Sindacato del giudice in ordine alla scelta dei criteri di gestione dell'impresa - Inammissibilità - Controllo della reale sussistenza del motivo attraverso l'apprezzamento delle prove - Spettanza al giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1998-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521631-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva (art.3 legge n.604 del 1966) deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art.41 Cost. Al giudice spetta invece il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, attraverso un apprezzamento delle prove che è incensurabile in sede di legittimità se effettuato con motivazione coerente e completa.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Costituzione art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)