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Sez. U, Sentenza n. 8683 del 17/07/1992 (Rv. 478234 - 01)

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Commissioni tributarie - In genere | Controversie del sostituito d'imposta contro il sostituto - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza - Estensione.
Stato
decisa il 1992-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478234-01

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Commissioni tributarie - In genere

La controversia promossa dal sostituito d'imposta contro il sostituto, per pretendere il pagamento anche di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'acconto è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie e non del giudice ordinario, posto che l'indagine sulla legittimità di detta ritenuta comporta una causa pregiudiziale, di natura tributaria, da definirsi in litisconsorzio necessario anche dell'Amministrazione finanziaria. Tale principio non soffre deroga né per il caso in cui la domanda del sostituto concerne la corresponsione degli interessi sulle somme delle quali si assume l'illegittima ritenuta, né quando le pretese siano azionate al fine di ottenere un risarcimento del danno da liquidarsi in relazione all'importo delle somme medesime.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 14 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)