Sez. U, Sentenza n. 1322 del 13/02/1997 (Rv. 502386 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Crediti del sostituito d'imposta derivanti da illegittime ritenute operate dal sostituto di imposta - Controversie relative - Giurisdizione delle Commissioni Tributarie - Sussistenza - Domanda del sostituito avente ad oggetto il risarcimento dei danni eccedenti quelli coperti dagli interessi legali (già corrisposti dall'amministrazione finanziaria unitamente al rimborso delle somme suddette) - Giurisdizione delle Commissioni Tributarie - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Il principio per cui è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, e non a quella del giudice ordinario, la controversia promossa dal sostituito di imposta nei confronti del sostituto ed avente ad oggetto quella parte del credito che il convenuto abbia versato a titolo di ritenuta d'acconto - atteso che l'indagine sulla legittimità di detta ritenuta comporta una causa pregiudiziale di natura tributaria, da definirsi in litisconsorzio necessario con l'amministrazione finanziaria - si applica altresì, oltre che all'ipotesi in cui la domanda del sostituito concerna la corresponsione degli interessi sulle somme delle quali si assuma l'illegittimità della ritenuta, anche all'ipotesi in cui il sostituito, avendo già ricevuto dall'amministrazione finanziaria il rimborso dell'imposta non dovuta (illegittimamente trattenuta dal sostituto e da questi versata a titolo di ritenuta d'acconto) nonché dei relativi interessi, agisca per ottenere il ristoro degli ulteriori effetti lesivi, eccedenti quanto già ottenuto a titolo di interessi. Anche siffatta domanda, infatti, presuppone l'affermazione della illegittimità della ritenuta d'acconto effettuata e della insufficienza di quanto già versato dall'amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)