Sez. 2, Sentenza n. 734 del 23/03/1963 (Rv. 260994 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - POSSIBILITA DI PROPORRE GRAVAMI - SUSSISTENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - POSSIBILITA DI PROPORRE GRAVAMI - SUSSISTENZA.*
In base all'art 1131 comma secondo cod civ, che stabilisce che lo amministratore del condominio di edificio puo essere convenuto in giudizio per qualunque Azione concernente le parti comuni dell'edificio, la legittimazione passiva e conferita all'amministratore direttamente dalla legge, senza alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea condominialè e, poiche e regola generale che l'autorizzazione a promuovere un giudizio comprende quella di proporre tutti i gravami che si rendessero necessari, deve ritenersi che nella detta autorizzazione a resistere in giudizio sia compresa anche quella di proporre impugnazione. (nel caso e stata ritenuta non necessaria l'autorizzazione dell'assemblea dei condomini per la proposizione, da parte dell'amministratore convenuto in giudizio, di ricorso per regolamento di Competenza).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)