diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7256 del 06/12/1986 (Rv. 449330 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - POSSIBILITÀ DI PROPORRE GRAVAMI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449330-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - POSSIBILITÀ DI PROPORRE GRAVAMI - SUSSISTENZA.*

In tema di rappresentanza del condominio, la legittimazione passiva, in ordine alle liti concernenti le parti comuni dell'edificio, conferita all'amministratore direttamente dall'art. 1131 comma secondo cod. civ. (indipendentemente da una preventiva autorizzazione dell'assemblea) deve intendersi naturalmente comprensiva della facoltà di proporre tutti i gravami che si rendono in prosieguo necessari, in conseguenza della vocatio in ius. (Conf 734/63, mass n 260994).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)