Sez. 2, Sentenza n. 31798 del 04/07/2018 Ud. (dep. 12/07/2018) Rv. 273518 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - PENA | Aumento di pena ex art. 81, comma quarto, cod. pen. applicato nella misura minima di un terzo - Assoluzione in appello per uno dei reati in continuazione - Obbligo del giudice di appello di diminuire la pena per non violare il divieto di "reformatio in peius" - Insussistenza.
REATO - REATO CONTINUATO - PENA
In tema di continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., nel caso di assoluzione in appello per uno dei "reati satellite", la mancata diminuzione della pena inflitta cumulativamente non comporta la violazione del divieto di "reformatio in peius" poiché l'aumento non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. e applicato nella misura minima di un terzo, va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)