Sez. 3, Sentenza n. 21679 del 13/10/2009 (Rv. 609714 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DOLO E COLPA | Determinati tipi di trasporto su strada - Perdita e avaria di merci - Inapplicabilità dei limiti di responsabilità previsti dall'art. 1 della legge n. 450 del 1985, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 162 del 1993 - Condizioni - Accertamento in concreto, da parte del giudice del merito, della colpa grave del vettore o dei suoi ausiliari, ovvero del subvettore - Necessità - Mancato superamento della presunzione di colpa prevista dall'art. 1693 cod. civ. - Sufficienza - Esclusione.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DOLO E COLPA
Per l'inapplicabilità dei limiti risarcitori per la perdita o l'avaria di cose trasportate su strada con determinati tipi di trasporto previsti dall'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, come sostituito dall'art. 7 del d.l. 20 marzo 1993, n. 82, convertito in legge 27 maggio 1993, n. 162, non rileva che il vettore (o i suoi dipendenti o ausiliari, o il subvettore, nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore) non abbia vinto la presunzione di colpa a suo carico stabilita dall'art. 1693 cod. civ., ma è necessario che il giudice del merito accerti in concreto - avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa - che l'evento è derivato da colpa grave dei suddetti soggetti, ossia da un comportamento consapevole degli stessi che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operino con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, Legge 22/08/1985 num. 450 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1993 num. 162 art. 1, Decreto Legge 29/03/1993 num. 62 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)