Sez. 3, Sentenza n. 20896 del 12/09/2013 (Rv. 627704 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DOLO E COLPA | Trasporto di merci su strada per conto terzi - Regime della responsabilità del trasportatore ex art. 1, legge n. 450 del 1985, "ratione temporis" applicabile - Limitazione della responsabilità - Sussistenza - Superamento - Dolo o colpa grave del vettore - Necessità - Onere della prova.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DOLO E COLPA
Per i trasporti di merci su strada, la responsabilità del vettore per il risarcimento dei danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate, ai sensi dell'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, "ratione temporis" applicabile, è contenuta entro limiti prestabiliti di valore, salvo il caso di danni cagionati con dolo o colpa grave, il cui onere della prova incombe sul mittente che invochi un risarcimento in misura più elevata e pari all'intero valore della merce, non potendo operare la presunzione di responsabilità posta a carico del vettore dall'art. 1693 cod. civ., che disciplina solo l'accertamento della responsabilità, e non anche la quantificazione dei danni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 22/08/1985 num. 450 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2005 num. 286 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)