Sez. 1, Sentenza n. 17107 del 03/12/2002 (Rv. 558911 - 01)
ENTI PUBBLICI - LOCALI - IN GENERE | Stato di dissesto - Deliberazione - Inserimento dei crediti nella massa passiva - Conseguenze - Sopravvenuta carenza di interesse dell'ente ad agire in relazione ai crediti stessi - Configurabilità - Cessazione della materia del contendere - Sussistenza - Fattispecie in tema di crediti professionali.
ENTI PUBBLICI - LOCALI - IN GENERE
In base alle disposizioni del D.Lgs. n. 77 del 1995 (poi sostituite da quelle del D.Lgs. n. 267 del 2000), una volta deliberato lo stato di dissesto di un ente locale ed approvato il piano di estinzione delle passività, l'inserimento dei crediti nella massa passiva è finalizzato al loro soddisfacimento. Sicché, a tale inserimento consegue la carenza dell'interesse dell'ente ad agire in relazione a quei crediti e la cessazione della materia del contendere riguardo agli stessi (nella specie, un Comune si opponeva a decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista a titolo di competenze di progettazione; una volta inserito il credito nella massa passiva, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 77 del 1995, il professionista chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere; la S.C., in base all'enunciato principio, ha cassato la sentenza che ha omesso di rendere tale declaratoria).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)