Sez. U, Sentenza n. 28042 del 25/11/2008 (Rv. 606447 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Appalto di opera pubblica - Revisione prezzi - Situazione soggettiva dell'appaltatore - Diritto soggettivo - Riconoscimento da parte della P.A. - Necessità - Delibera di Commissione straordinaria di un Comune in stato di dissesto - Interpretazione - Esclusione del riconoscimento - Conseguente giurisdizione del G.A. - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE
In tema di revisione prezzi di appalto di opere pubbliche, atteso che la situazione soggettiva dell'appaltatore acquista consistenza di diritto soggettivo solo dopo che l'Amministrazione abbia esercitato il potere di accordare la revisione, qualora - alla luce della normativa concernente lo stato di dissesto dei comuni e dell'interpretazione della delibera della Commissione straordinaria di liquidazione, preposta (art. 78 del d.lgs. n. 77 del 1995) al risanamento dei debiti pregressi con i mezzi consentiti dalla legge - debba escludersi l'esercizio di tale potere, la domanda con cui l'appaltatore chiede il maggior importo spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie la S.C. ha escluso che l'inclusione di un debito fuori bilancio nel piano di risanamento finanziario a titolo di revisione prezzi, da parte della suddetta Commissione, implicasse il riconoscimento di tale obbligazione come acconto di un più consistente importo emergente solo dalla relazione di calcolo del dirigente dell'ufficio tecnico comunale allegata alla delibera).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 25, Decreto Legge 12/01/1991 num. 6 art. 12 bis, Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 80 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)