Sez. L, Sentenza n. 15301 del 21/07/2005 (Rv. 583478 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Unità sanitaria locale - Procura alle liti rilasciata dal direttore amministrativo in sostituzione del direttore generale - Legittimità - Firma illeggibile del conferente la procura - Effetti - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Ancorché l'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dall'art. 4, lett. d), del d.lgs. 7 dicembre 1993 n. 517, abbia accentrato tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza, al direttore generale dell'unità sanitaria locale, tuttavia la procura alle liti può legittimamente essere rilasciata dal direttore amministrativo in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale. Ove, poi, risulti illeggibile la firma del conferente la procura, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale l'azienda sanitaria sta in giudizio, esattamente indicata con la sua denominazione, è sufficiente che detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)