Sez. 1, Sentenza n. 5077 del 16/10/1985 (Rv. 442394 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PER NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER RISERVA MENTALE COMUNICATA ALL'ALTRO CONIUGE E DA QUESTI PERCEPITA O PERCEPIBILE - OSTACOLO ALLA DELIBAZIONE PER INOSSERVANZA DELLO ART. 123 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PER NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER RISERVA MENTALE COMUNICATA ALL'ALTRO CONIUGE E DA QUESTI PERCEPITA O PERCEPIBILE - OSTACOLO ALLA DELIBAZIONE PER INOSSERVANZA DELLO ART. 123 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, per riserva mentale comunicata all'altro coniuge e da questi in effetti percepita o comunque percepibile, non trova ostacolo, in relazione al limite costituito dall'ordine pubblico, nella circostanza che la sentenza medesima non si uniformi alle Disposizioni dell'art. 123 cod. civ. circa i limiti temporali dell'impugnazione del matrimonio per simulazione, tenuto conto che tali Disposizioni non sono qualificabili come principi essenziali dell'ordinamento dello stato. (V 2677/84, mass n 434707).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)