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Sez. 1, Sentenza n. 2677 del 03/05/1984 (Rv. 434707 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - SENTENZA ECCLESIASTICA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER RISERVA MENTALE BILATERALE, PRONUNCIATA SENZA L'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA DEL NOSTRO ORDINAMENTO CIRCA LA TEMPORANEITÀ DEI TERMINI PER FAR VALERE DETTO VIZIO DELLA VOLONTÀ - CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434707-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - SENTENZA ECCLESIASTICA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER RISERVA MENTALE BILATERALE, PRONUNCIATA SENZA L'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA DEL NOSTRO ORDINAMENTO CIRCA LA TEMPORANEITÀ DEI TERMINI PER FAR VALERE DETTO VIZIO DELLA VOLONTÀ - CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - ESCLUSIONE.*

Non contrasta con l'ordine pubblico e può quindi essere dichiarata esecutiva in Italia ai sensi dell'art. 17 legge 27 maggio 1929 n. 847 la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per riserva mentale bilaterale, pronunciata senza l'osservanza della normativa del nostro ordinamento circa la temporaneità dei termini per fare valere tale vizio della volontà (art. 123 cod. civ.), trattandosi di norma non costituente principio essenziale dell'ordinamento dello stato o dell'istituto matrimoniale bensì di differenza fra diritto canonico e quello civile non così accentuata da superare quel margine di maggiore disponibilità che l'ordinamento statuale si è imposto per dare efficacia alle sentenze ecclesiastiche, in considerazione del fatto che l'ordinamento canonico conosce istituti diretti a valorizzare identicamente comportamenti dimostrativi di un valido consenso sopravvenuto (convalidatio o sanatio in radice) e che l'ordinamento statuale prevede ipotesi di nullità matrimoniali (art. 124 cod. civ.) che possono essere fatte valere in ogni tempo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 123, Cod. Civ. art. 124, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)