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Sez. 2, Sentenza n. 8779 del 26/10/1994 (Rv. 488252 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Obbligazioni solidali - Giudizio tra il creditore ed un condebitore - Sentenza favorevole al secondo - Opponibilità al creditore da parte di altro condebitore - Limiti - Principio generale estensibile ai rapporti inscindibili.
Stato
decisa il 1994-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488252-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)

In tema di limiti soggettivi del giudicato, il disposto degli artt. 1306 e 1310 cod. civ. - i quali prevedono con riferimento alle obbligazioni solidali, e quindi ad un rapporto con pluralità di parti, ma scindibile, che i condebitori i quali non abbiano partecipato al giudizio tra il creditore ed altro condebitore possano opporre al primo la sentenza favorevole al secondo (ove non basata su ragioni personali) - costituiscono espressione di un più generale principio, operante "a fortiori" con riguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilità, secondo cui alla parte non impugnante si estendono gli effetti derivanti dall'accoglimento dell'impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevole emessa nei confronti di entrambi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)