Sez. 3, Sentenza n. 12260 del 27/05/2009 (Rv. 608380 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Obbligazioni solidali - Giudizio tra il creditore ed un condebitore - Sentenza favorevole al secondo - Opponibilità al creditore da parte di altro condebitore - Limiti - Estensione ai rapporti inscindibili - Sussistenza - Affermazione di principio di diritto ai sensi del novellato art. 384, comma primo, cod. proc. civ. con riferimento a ricorso proposto avverso sentenza pubblicata anteriomente al 2 marzo 2006 - Fondamento.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)
In tema di limiti soggettivi del giudicato, il disposto degli artt. 1306 e 1310 cod. civ. - i quali prevedono con riferimento alle obbligazioni solidali, e quindi ad un rapporto con pluralità di parti, ma scindibile, che i condebitori i quali non abbiano partecipato al giudizio tra il creditore ed altro condebitore possano opporre al primo la sentenza favorevole al secondo (ove non basata su ragioni personali) - costituiscono espressione di un più generale principio, operante "a fortiori" con riguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilità, secondo cui alla parte non impugnante si estendono gli effetti derivanti dall'accoglimento dell'impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevole emessa nei confronti di entrambi. (Nella specie la S.C. ha affermato l'enunciato principio di diritto ai sensi dell'art. 384, comma primo, cod. proc. civ., come novellato dall'art. 12 del d. lgs. n. 40 del 2006, ritenendo l'immediata applicabilità di tale norma nella controversia esaminata, malgrado il ricorso fosse stato proposto avverso sentenza pubblicata anteriormente al 2 marzo 2006, sul presupposto che essa riguardava l'attività del giudice, senza alcun effetto per le parti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 1, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 12 com. 1, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)