Sez. L, Sentenza n. 14905 del 05/09/2012 (Rv. 623731 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Rifiuto di prestazione del lavoratore quale eccezione di inadempimento - Giusta causa di licenziamento - Sussistenza - Limiti - Fattispecie relativa ad eccezione di inadempimento dell'obbligo retributivo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Non costituisce giusta causa di licenziamento il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione, quando esso sia motivato dall'inadempimento del datore di lavoro, salvo il limite della buona fede. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto contraria a buona fede la condotta della lavoratrice che aveva rifiutato la prestazione e si era assentata dal lavoro per quaranta giorni dopo la scadenza del periodo di astensione per maternità, limitandosi ad eccepire l'inadempimento del datore di lavoro concernente una sola mensilità di retribuzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)