Sez. L, Sentenza n. 2268 del 03/04/1985 (Rv. 440159 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI E DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE NEI RISPETTIVI CASI - DISTINZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI E DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE NEI RISPETTIVI CASI - DISTINZIONE.*
Ai fini della disciplina della prescrizione dei diritti scaturenti dal disposto dell'art. 2103 cod. civ., che stabilisce la corrispondenza tra mansioni di fatto espletate dal lavoratore e qualifica spettantegli, occorre distinguere la domanda del lavoratore intesa ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'espletamento di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita e la domanda intesa ad ottenere l'accertamento del diritto alla qualifica superiore, come status caratterizzante il servizio espletato dal lavoratore nell'impresa. Nel primo caso la domanda, di contenuto meramente economico, da una parte resta assoggettata alla prescrizione breve di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 cod. civ., che, per effetto della sentenza n. 63 del 1966 della Corte costituzionale - avendo essa ad oggetto la retribuzione - non decorre in costanza di rapporto ove questo non sia assistito dal regime della stabilità reale; invece, nel secondo caso, il diritto all'accertamento della qualifica superiore è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. che decorre in costanza di rapporto. (V 210/84, mass n 432469; (V 5312/82, mass n 423107; (V 2473/81, mass n 413256; (V 2366/81, mass n 413127).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)