Sez. 1, Sentenza n. 1851 del 13/06/1972 (Rv. 358873 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DELL'ATTORE - DEL CONVENUTO - NULLITA - SANATORIA - MANCANZA OD ASSOLUTA INCERTEZZA DELL'INDICAZIONE - NULLITA DELLA CITAZIONE - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - SANATORIA EX TUNC.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DELL'ATTORE - DEL CONVENUTO - NULLITA - SANATORIA - MANCANZA OD ASSOLUTA INCERTEZZA DELL'INDICAZIONE - NULLITA DELLA CITAZIONE - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - SANATORIA EX TUNC.*
La nullita della citazione ricorre soltanto quando nell'atto introduttivo del giudizio, sia di primo grado che di appello, manchi del tutto la indicazione dei requisiti stabiliti dall'art 163, n 2 cod proc civ, o quando tali requisiti risultino assolutamente incerti, in quanto dall'atto non si possa arguire chi sia l'attore o appellante, ovvero il convenuto o appellato. La Costituzione del convenuto, tuttavia, e sufficiente a sanare, con effetto ex tunc, la nullita. (Conf 1734'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)