Sez. 1, Sentenza n. 1468 del 09/03/1979 (Rv. 397795 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO - ERRONEA INDICAZIONE DELLA RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - INCIDENZA SULLA VALIDITA DELLA NOTIFICAZIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO IN APPELLO - CONSEGUENZE - NULLITA DELLA CITAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO - ERRONEA INDICAZIONE DELLA RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - INCIDENZA SULLA VALIDITA DELLA NOTIFICAZIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO IN APPELLO - CONSEGUENZE - NULLITA DELLA CITAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'erronea indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio, della residenza, domicilio o dimora del convenuto puo incidere sulla validita della notificazione, che risulti effettuata in luogo diverso da quello prescritto ed importarne la nullita sanabile con effetto ex tunc ed inoltre, ove accertata nel giudizio di appello, la rimessione della causa a norma dell'art 353 cod proc civ, ma non anche determinare la nullita dell'atto medesimo, secondo la previsione dell'art 164 cod proc civ, qualora non si traduca in incertezza assoluta sull'identita del soggetto chiamato in giudizio. (V 4259/77, mass n 387891; (V 1851/72, mass n 358873).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)