Sez. 3, Sentenza n. 2946 del 14/03/1986 Ud. (dep. 14/04/1986) Rv. 172452 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - RIFERIMENTO ALLA PERSONA E NON AL LUOGO - OMESSA INDICAZIONE DEL LUOGO DELLA NOTIFICA - IRRILEVANZA - PRECISAZIONE DELLA NOTIFICA A MANI DEL DOMICILIATARIO - SUFFICIENZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - RIFERIMENTO ALLA PERSONA E NON AL LUOGO - OMESSA INDICAZIONE DEL LUOGO DELLA NOTIFICA - IRRILEVANZA - PRECISAZIONE DELLA NOTIFICA A MANI DEL DOMICILIATARIO - SUFFICIENZA.*
L'elezione di domicilio è caratterizzata dalla indicazione della persona, alla quale vanno consegnati gli Atti da notificare e non dalla scelta del luogo. Ne deriva che quando vi è stata elezione di domicilio è irrilevante che nella relata di notifica non venga indicato il luogo dell'avvenuta consegna dell'atto, purché risulti in maniera chiara che la notifica stessa sia avvenuta a mani del domiciliatario o di una delle persone abilitate a ricevere l'atto medesimo a norma dell'art. 169 cod. proc. pen.. (V mass n 149799; (V mass n 149707; (V mass n 155768; (Conf mass n 161344; (Conf mass n 156421).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)