diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7054 del 18/03/1981 Ud. (dep. 16/07/1981) Rv. 149799 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - RAPPORTO FIDUCIARIO TRA DOMICILIATARIO E IMPUTATO - RIFIUTO A RICEVERE L'ATTO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO FIDUCIARIO - VALIDITÀ DELLA NOTIFICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149799-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - RAPPORTO FIDUCIARIO TRA DOMICILIATARIO E IMPUTATO - RIFIUTO A RICEVERE L'ATTO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO FIDUCIARIO - VALIDITÀ DELLA NOTIFICA - ESCLUSIONE.*

L'elezione di domicilio presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario tra domiciliatario e imputato, in forza del quale il primo assume mandato di ricevere gli Atti destinati al secondo; da ciò la presunzione della piena conoscenza da parte dell'imputato degli Atti notificati al domicilio eletto ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen.. ne consegue che se il domiciliatario rifiuta di riceversi l'atto tale rifiuto, dimostrando che il rapporto di fiducia non esiste più, viene a caducare la cennata presunzione e determina la inidoneità della elezione di domicilio a conseguire gli effetti ad essa attribuiti dalla legge. (V mass n 140147; (V mass n 145963).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)