Sez. 3, Sentenza n. 36393 del 07/07/2015 Cc. (dep. 09/09/2015) Rv. 265014 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Art. 10 quater del D.Lgs. n. 74 del 2000 - Utilizzo in compensazione di crediti "non spettanti" - Nozione - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. n. 74 del 2000, per credito "non spettante" si intende quel credito che, pur certo nella sua esistenza e nell'ammontare, sia, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabile (ovvero non più utilizzabile) in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l'Erario. (Fattispecie in cui è stato ritenuto penalmente rilevante l'utilizzo in compensazione di un credito per la parte eccedente il limite di 516.456, 90 euro, in violazione di quanto previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)