Sez. 6, Sentenza n. 41018 del 13/07/2005 Cc. (dep. 11/11/2005) Rv. 232761 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE | Pendenza di procedimento civile avente ad oggetto il mutamento dello "status" dell'avente diritto - Questione pregiudiziale - Esclusione - Passaggio in giudicato della sentenza che accerti il mutamento di tale "status" - Necessità.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE
In tema di assistenza familiare l'obbligo, penalmente sanzionato, di corrispondere i mezzi vitali permane finché lo "status" dell'avente diritto non muti a seguito di sentenza passata in giudicato, in quanto si tratta di obbligazione ex lege a tutela dell'interesse primario del familiare in stato di bisogno, rafforzata dalla procedibilità d'ufficio. Ne consegue che l'eventuale controversia sul vincolo parentale non costituisce questione pregiudiziale rispetto all'accertamento degli obblighi in questione e non legittima la sospensione del relativo procedimento penale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)