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Sez. 6, Sentenza n. 3292 del 07/01/1999 Ud. (dep. 12/03/1999) Rv. 213527 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE | Mutamento dello "status" dell'avente diritto - Irrilevanza sino al passaggio in giudicato della sentenza che accerti il mutamento di tale "status" - Questione pregiudiziale - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213527-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE

In tema di assistenza familiare l'obbligo, penalmente sanzionato, di corrispondere i mezzi vitali permane finché lo "status" dell'avente diritto non muti a seguito di sentenza passata in giudicato. Ed invero si tratta di obbligazione ex lege a tutela dell'interesse primario del familiare in stato di bisogno, rafforzata dalla procedibilità d'ufficio. Ne consegue che l'eventuale controversia sul vincolo parentale non costituisce questione pregiudiziale rispetto all'accertamento degli obblighi in questione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)