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Sez. 4, Sentenza n. 33596 del 14/06/2006 Ud. (dep. 06/10/2006) Rv. 234912 - 01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO | Novella L. n. 46 del 2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento - Disciplina transitoria - Immediata applicazione ai procedimenti in corso - Limite - Precedente definizione della fase rilevante - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234912-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO

Nell'ambito della novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che ne prevede l'applicazione ai procedimenti in corso, trova un limite nell'eventuale, precedente, definizione della fase processuale rilevante. (Fattispecie in cui, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006, era già stato definito il giudizio di rinvio disposto per l'annullamento della sentenza di condanna in grado di appello pronunciata previa impugnazione, ad opera del procuratore generale, della sentenza di proscioglimento di primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)