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Sez. 5, Sentenza n. 33093 del 10/07/2006 Ud. (dep. 04/10/2006) Rv. 234627 - 01

IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PERSONA OFFESA NEI REATI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE | Sopravvenuta abrogazione della norma sulla impugnazione anche agli effetti penali - L. n. 46 del 2006 - Appello proposto e deciso prima della entrata in vigore della norma abrogatrice - Inammissibilità sopravvenuta - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234627-01

IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PERSONA OFFESA NEI REATI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE

L'abrogazione dell'art. 577 cod. proc. pen. disposta dall'art. 9 della L. n. 46 del 2006 non produce effetti sulla ammissibilità dell'appello avverso la sentenza relativa ai reati di ingiuria e diffamazione che, al momento della entrata in vigore della legge, sia stato già deciso, salva la ipotesi in cui la Cassazione pronunci, per vizi di legittimità, sentenza di annullamento di quella di secondo grado, con rinvio al giudice penale, nel qual caso l'appello della parte civile deve essere dichiarato inammissibile in base alla disciplina transitoria dell'art. 10 comma primo l. cit. che prevede la applicazione delle disposizioni in essa contenute ai procedimenti in corso, senza possibilità per la stessa parte civile, a differenza che per il P.M., di proporre ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 577 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 9 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)