Sez. L, Sentenza n. 5138 del 26/05/1994 (Rv. 486778 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Revisione delle rendite | Soppressione della rendita per diversa valutazione dei medesimi dati clinici - Accertamento del diritto alla prestazione richiesta per insussistenza dell'ipotesi di revisione ex art. 83 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Necessità - Esclusione - Art. 55, quinto comma, legge n. 88 del 1989 - Influenza come norma innovativa - Inammissibilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Revisione delle rendite
Nell'ipotesi in cui sia stata disposta dall'I.N.A.I.L. la soppressione della rendita di inabilità a seguito di una successiva diversa valutazione dei dati clinici (rimasti invariati), il rilievo dell'insussistenza dell'ipotesi di revisione della rendita prevista dall'art. 83 del d.P.R. n. 1124/1965 non comporta di per sè il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, della quale devono essere comunque direttamente accertati i presupposti relativi alla entità dei postumi permanenti. L'azione proposta per ottenere detta prestazione, soppressa in sede amministrativa, non ha infatti per oggetto la verifica della legittimità del provvedimento negativo, ma l'esistenza della obbligazione prevista dalla legge, non costituendo sotto questo profilo una norma innovativa la previsione dell'art. 55, quinto comma, della legge n. 88 del 1989 secondo cui le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'Inail possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)