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Sez. L, Sentenza n. 5725 del 10/06/1999 (Rv. 527267 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Provvedimento di diniego o revoca della pensione - Giudizio diretto ad ottenere la pensione - Oggetto - Verifica della legittimità dall'atto amministrativo di diniego o di revoca - Esclusione - Accertamento autonomo della pretesa dell'assicurato - Necessità - Conseguenze - Prova della sussistenza dei requisiti di legge per l'accertamento del diritto a pensione - Onere relativo a carico dell'assicurato - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527267-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

Gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato; ne consegue che, revocata la pensione sociale dall'ente per il venir meno del requisito reddituale, nella controversia promossa dall'assicurato al fine di ottenere il ripristino della pensione, non è l'INPS a dover provare la mancanza del suddetto requisito, ma è l'assicurato onerato della prova in ordine alla sussistenza del requisito di legge ai fini del riconoscimento della pensione richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)