Sez. 2, Sentenza n. 15624 del 18/09/2012 (Rv. 623902 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Deposito di copia fotostatica del ricorso - Omesso deposito dell'originale - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Mancata contestazione tra le parti della conformità tra copia e originale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO
Il deposito in cancelleria di una copia fotostatica del ricorso per cassazione, in luogo dell'originale, determina improcedibilità del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., qualora l'omesso deposito dell'originale non consenta alla Corte di verificare la conformità della copia e di accertare, quindi, che il ricorso possiede i requisiti di cui all'art. 365 cod. proc. civ., senza che rilevi la mancata contestazione tra le parti della conformità tra copia e originale, non trovando applicazione, nella specie, il disposto dell'art. 2719 cod. civ., il quale riguarda la diversa questione dell'efficacia probatoria di un documento da valere fra le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)