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Sez. 2, Sentenza n. 870 del 20/01/2015 (Rv. 634419 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Deposito di copia fotostatica del ricorso - Successivo deposito ex art. 372 cod. proc. civ. dell'originale notificato - Ammissibilità - Rispetto del termine ex art. 369 cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634419-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO

Il deposito in cancelleria della sola copia fotostatica del ricorso per cassazione, privo della relata di notifica, in luogo dell'originale notificato non ne comporta l'improcedibilità ove quest'ultimo venga depositato separatamente, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., purché nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notifica ex art. 369 cod. proc. civ., non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)