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Sez. 1, Sentenza n. 11948 del 25/11/1998 (Rv. 521096 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI | Giudizio - Natura ed oggetto - Principio dell'onere della prova - Ruolo del creditore ammesso - Onere del creditore procedente ex art. 100 legge fall. - Contenuto e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521096-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI

In tema di impugnazione di crediti ex art. 100 della legge fallimentare, il principio secondo il quale non spetta al creditore già ammesso l'assunzione di un ruolo di iniziativa nel giudizio di impugnazione, onde fornire nuovamente la prova del suo credito, spettando, per converso, al creditore procedente ex art. 100 l'onere di dar prova dei motivi dell'impugnazione, va interpretato nel senso che al creditore opponente è, purtuttavia, riconosciuta la facoltà di utilizzare qualsiasi elemento di conoscenza già acquisito nel precedente procedimento di formazione dello stato passivo, inclusi i "documenti giustificativi" presentati con la domanda di ammissione del credito impugnato, al fine di contestarne l'efficacia probatoria. (Nell'affermare il suindicato principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza dei giudici di merito che, nell'accogliere un'impugnazione proposta ex art. 100 legge fall., avevano ritenuto che i documenti giustificativi di un credito precedentemente ammesso in favore di uno dei creditori concorsuali attenessero, in realtà, ad un debito non della società fallita, bensì di altra società, il cui rappresentante legale era la stessa persona fisica della fallita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)