Sez. 1, Sentenza n. 7084 del 05/07/1990 (Rv. 468131 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ - RAPPORTO TRA IL FATTO NOTO E QUELLO IGNOTO.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ - RAPPORTO TRA IL FATTO NOTO E QUELLO IGNOTO.*
Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità. (Conf 4878/89, mass n 464238; (Conf 4688/86, mass n 447404; (Conf 3479/86, mass n 446422; (Conf 3109/84, mass n 435147).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)