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Sez. 1, Sentenza n. 10524 del 21/06/2000 Ud. (dep. 09/10/2000) Rv. 216998 - 01

ARMI - IN GENERE | Oggetti atti ad offendere - Attrezzo sportivo denominato "long chang" - Concreta potenzialità offensiva - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216998-01

ARMI - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110, costituisce strumento chiaramente utilizzabile, in concreto, per l'offesa della persona, un attrezzo sportivo utilizzato nelle arti marziali e costituito da due cilindri metallici uniti da una catena, denominato "long chang", allorché, per le circostanze di tempo e di luogo, il giudice ne ritenga ingiustificato il porto fuori dell'abitazione. (Nella specie, l'attrezzo non si trovava all'interno della borsa contenente gli indumenti da ginnastica, bensì nel bagagliaio della vettura dell'imputato).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)